Sez. 1, Sentenza n. 314 del 11/01/2001 (Rv. 544141 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fideiussione a garanzia di contratti bancari - Disciplina in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Applicabilità - Requisiti - Art. 1469 bis cod. civ. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 526 del 1999 - Requisito oggettivo e soggettivo - Ricorrenza - Valutazione - Criteri - Collegamento contrattuale - Qualità del debitore principale - Rilevanza.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art. 1469 bis cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (Nella specie è stata conseguentemente ritenuta valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato dal suo amministratore unico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1468 bis, Cod. Civ. art. 1469 ter, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Legge 21/12/1999 num. 526 art. 25 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)