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Sez. 1, Ordinanza n. 10107 del 13/05/2005 (Rv. 583185 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fideiussione a garanzia di contratti bancari - Disciplina in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Applicabilità - Requisiti - Art. 1469 - bis cod. civ. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 526 del 1999 - Requisito oggettivo e soggettivo - Ricorrenza - Valutazione - Criteri - Collegamento contrattuale - Qualità del debitore principale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583185-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art. 1469-bis cod. civ. nel testo anteriore alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Legge 21/12/1999 num. 526 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)