Sez. U, Sentenza n. 15939 del 17/12/2001 (Rv. 551200 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Mancata pronuncia da parte della Regione del decreto di espropriazione richiesto dal Comune procedente ad occupazione legittima di immobile, con successiva, irreversibile trasformazione del bene - Giudizio pendente alla data del 1 luglio 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte con il D.Lgs. n. 80 del 1998 - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. proposta, in epoca anteriore alla data di inizio di efficacia delle disposizioni dettate in tema di giurisdizione del giudice amministrativo dall'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, da un comune che, avendo proceduto alla occupazione legittima di un immobile, avviandone la irreversibile trasformazione, e richiesto la pronuncia del decreto di espropriazione alla Regione, abbia proposto azione di risarcimento nei confronti della Regione, allegando che la medesima, omettendo di emettere il richiesto decreto, aveva esposto il comune alla richiesta risarcitoria dei proprietari in relazione all'occupazione acquisitiva dei fondi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)