Sez. U, Sentenza n. 7420 del 21/05/2002 (Rv. 554574 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Regime anteriore al d.lgs. n. 80 del 1998 ed alla legge n. 205 del 2000 - Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della p.a. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel regime - applicabile "ratione temporis" - antecedente alle innovazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il d.lgs. n. 80 del 1998 e con la legge n. 205 del 2000, in ordine alla domanda di risarcimento del danno da comportamento della p.a. ex art. 2043 cod. civ., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere delle questioni di diritto soggettivo, poiché tale è la natura del diritto al risarcimento del danno, che è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto, la quale può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo - nelle sue varie configurazioni -, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento. Stabilire se la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio sia riconducibile al paradigma dell'art. 2043 cod. civ. costituisce questione di merito, atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse legittimo non deve essere valutata ai fini della giurisdizione, bensì ai fini della qualificazione del danno come ingiusto, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)