Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 14/04/1983 (Rv. 427471 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - TUTELA DEL PRIORITARIO INTERESSE DEL BAMBINO AD UN NORMALE SVILUPPO FISICO E PSICHICO - SANZIONE A CARICO DI GENITORI IMMERITEVOLI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - TUTELA DEL PRIORITARIO INTERESSE DEL BAMBINO AD UN NORMALE SVILUPPO FISICO E PSICHICO - SANZIONE A CARICO DI GENITORI IMMERITEVOLI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La dichiarazione dello stato d'adottabilità, al fine dell'adozione speciale, è rivolta a tutelare il prioritario interesse del bambino ad un normale sviluppo fisico e psichico, e non configura una sanzione a carico di genitori immeritevoli. Pertanto, con riguardo ad una situazione di abbandono del figlio minore, derivante dal fatto che i genitori l'abbiano lasciato per lungo periodo in un istituto, pur essendo in condizioni di riprenderlo fra loro, e gli abbiano fatto mancare ogni cura o premura, pur sotto Forma di visite, la suddetta dichiarazione d'adottabilità non può trovare ostacolo nella considerazione che l'indicato comportamento dipenda da un disordinato ed atipico costume di vita, e non da uno specifico proposito di disfarsi del figlio. (V 6105/81, mass n 416902; (V 3035/80, mass n 406797).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)