Sez. 5, Sentenza n. 13496 del 27/07/2012 (Rv. 623707 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Agevolazioni tariffarie per il regime preferenziale accordato in ragione dell'origine della merce - Presupposti - Certificato EUR-1 - Funzione probatoria sull'origine della merce - Inesattezze - Nozione - Idoneità a confermare l'origine della merce - Necessità - Fondamento - Certificazione derivante da dichiarazione non verificabile dell'esportatore - Impossibilità per l'autorità doganale di pervenire a conclusioni certe per fatto dell'esportatore - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di agevolazioni tariffarie concesse in base ad un regime preferenziale di origine della merce presuppone la prova della effettiva origine della stessa, che, in applicazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, può essere fornita unicamente attraverso il certificato EUR-1, il quale, tuttavia, è passibile di verifica da parte delle autorità doganali dello Stato di destinazione; di tale certificato deve ritenersi l'inesattezza non solo quando risulti positivamente accertato che i prodotti non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche ove all'esito delle indagini non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine degli stessi, in quanto altrimenti si ammetterebbe al beneficio dell'esenzione doganale merce di origine ignota. Detta inesattezza integra il presupposto dell'errore imputabile all'esportatore, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore per evitare la contabilizzazione "a posteriori" dei dazi dovuti, quando il certificato sia stato rilasciato sulla base di una dichiarazione non verificabile dell'esportatore.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)