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Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999 (Rv. 523346 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Comunione ereditaria - Coeredi - Usucapione della quota degli altri coeredi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523346-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività. A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)