Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999 (Rv. 523346 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Comunione ereditaria - Coeredi - Usucapione della quota degli altri coeredi - Ammissibilità - Condizioni.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività. A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)