Sez. 3, Sentenza n. 412 del 12/01/2006 (Rv. 586437 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Giudizio di impugnazione - Legittimazione del procuratore distrattario - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)