Sez. L, Sentenza n. 3553 del 11/11/1974 (Rv. 372068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO - EFFETTI.*
Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti per un qualsiasi motivo di ricevere l'atto, si realizzera una situazione che in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte, non puo interessare i terzi, a null'altro tenuti, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata, che a tenerne conto per gli effetti che la legge vi collega, a seconda che essa sia o meno inserita, con efficacia obbligatoria, in un contratto (art 141, primo e secondo comma). Quel rifiuto, dunque, avra la medesima Rilevanza del rifiuto del destinatario (art 138, secondo comma, cod proc civ), senza che alla parte che fa eseguire la notificazione si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicita delle eventuali ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario, o di procedere a diverse forme di notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)