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Sez. 1, Sentenza n. 6280 del 03/06/1995 (Rv. 492663 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Effetti.
Stato
decisa il 1995-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492663-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti per un qualsiasi motivo di ricevere l'atto, si realizzerà una situazione che in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte, non può interessare i terzi, a null'altro tenuti, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata, che a tenerne conto per gli effetti che la legge vi collega quel rifiuto, dunque, avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario (art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.), senza che alla parte che fa eseguire la notificazione si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle eventuali ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario, o di procedere a diverse forme di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)