Sez. 5, Sentenza n. 16495 del 04/11/2003 (Rv. 567855 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Effetti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti per un qualsiasi motivo di ricevere l'atto, si realizzerà una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte, non può interessare i terzi, a null'altro tenuti, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata, che a tenerne conto per gli effetti che la legge vi collega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)