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Sez. 6, Sentenza n. 14353 del 14/11/2002 Ud. (dep. 27/03/2003) Rv. 226426 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE | Induzione - Qualifica - Coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità e dei suoi poteri - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226426-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE

L'induzione, quale elemento materiale del reato di concussione, deve essere qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva azione indebita sia l'effetto di siffatta induzione e, cioè, conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato, il quale si determini a tenere un comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa alla richiesta, formulata, tramite un emissario, da un funzionario regionale in posizione apicale al presidente e ad una collaboratrice di una cooperativa, di corresponsione di una somma di denaro pari a cento milioni per accelerare e definire positivamente in loro favore l'iter relativo ad una pratica di finanziamento per l'acquisto di macchinari indispensabili per l'attività della cooperativa, pesantemente esposta nei confronti di un istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)