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Sez. L, Sentenza n. 606 del 25/01/1984 (Rv. 432852 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - SPECIFICHE DOGLIANZE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA DA UNA DELLE PARTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SINGOLE CENSURE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432852-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - SPECIFICHE DOGLIANZE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA DA UNA DELLE PARTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SINGOLE CENSURE - LIMITI.*

L'Obbligo della motivazione - nell'ipotesi in cui la parte muova alla consulenza tecnica specifiche doglianze - non impone una dettagliata ed analitica confutazione delle singole censure, essendo invece sufficiente, perché tale Obbligo possa ritenersi assolto, che da una interpretazione complessiva della sentenza possa desumersi che il giudice di tali censure abbia effettivamente tenuto conto. (V 498/76, mass n 379157; (V 2488/70, mass n 348766).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)