Sez. 5, Sentenza n. 9196 del 21/04/2011 (Rv. 617970 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso di accertamento in relazione ad imposte ad aliquota unica - Contenuto obbligatorio - Indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata - Sufficienza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
In tema di imposte sui redditi, in relazione ad imposte ad aliquota unica, il precetto normativo di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo ai contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire alla aliquota applicata. Del tutto irrazionale sarebbe, infatti, un'interpretazione della norma che facesse discendere da una omissione puramente formale, perché assolutamente priva di rilievo sostanziale, la nullità dell'accertamento, prevista, invece, laddove l'atto impositivo presenti ben più rilevanti carenze.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)