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Sez. 5, Sentenza n. 4944 del 06/04/2002 (Rv. 553544 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR - Indicazione delle sole aliquote minima e massima applicate - Conseguenze - Nullità dell'atto complessivamente inteso - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553544-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento emesso sia ai fini IRPEF che ILOR contenente la sola indicazione delle aliquote minima e massima applicate ed il generico richiamo alla tabella delle aliquote allegate ad un testo normativo non immediatamente applicabile, perché modificato o variato da norma successiva, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni", che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo - attraverso una semplice operazione contabile, e senza ricorrere a complesse cognizioni tecnico - giuridiche, specie nel caso di imposta ad aliquote progressive - che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità prevista dal terzo comma dello stesso articolo. Tale nullità, per la mancata o insufficiente indicazione delle aliquote IRPEF, colpisce l'atto nel suo complesso, senza possibilità di configurarne una nullità parziale, sia in quanto l'accertamento ha ad oggetto il reddito imponibile, che resta identico nelle due imposte, sia in quanto non è del tutto esatto che per l'ILOR debba essere applicata in ogni caso l'aliquota unica del quindici per cento, essendo prevista, in determinati casi, un'aliquota ridotta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)