Sez. U, Sentenza n. 9727 del 21/05/2004 (Rv. 573017 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE | Sentenza in sede di rinvio adottata dalla Sezione disciplinare con un collegio composto da membri che avevano già concorso ad adottare la decisione annullata - Vizio di nullità assoluta - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento: principio del giusto processo, sotto il profilo della imparzialità - terzietà del giudice, e sentenza della Corte Cost. n. 262 del 2003.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE
In applicazione dei principi di imparzialità - terzietà del giudice e del giusto processo, tutelati dall'art. 111 Cost., e del "dictum" di cui alla sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevedeva l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare, stante il contrasto con la Costituzione (artt. 3, 24 e 111, sotto il profilo della imparzialità della giurisdizione) della mancata previsione di una soluzione organizzativa che impedisse, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunciasse due volte sulla medesima "res iudicanda" - va, alla stregua del disposto dell'art. 383 cod. proc. civ., cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in quanto viziata da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, la sentenza emessa in giudizio di rinvio dalla suddetta Sezione qualora uno o più suoi componenti abbiano già preso cognizione della medesima "res iudicanda" per aver partecipato al precedente giudizio definito con decisione poi annullata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nel ricorso per cassazione, proposto anteriormente alla sentenza n. 262 del 2003 del giudice delle leggi, il ricorrente, dolendosi del fatto che nel procedimento di rinvio sette dei componenti della Sezione disciplinare avessero partecipato alla precedente fase processuale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 195 del 1958, e succ. modif., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; enunciando - in accoglimento del motivo di ricorso - il principio di cui in massima, le S.U. hanno osservato, tra l'altro, che, essendo nel caso di specie il numero dei componenti in posizione di incompatibilità superiore al numero dei supplenti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 6 della citata legge n. 195, a tenore del quale sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 28/03/2002 num. 44 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)