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Sez. 4, Sentenza n. 11557 del 28/01/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 227881 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, del d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Destinatari - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227881-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)