Sez. 4, Sentenza n. 11557 del 28/01/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 227881 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, del d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Destinatari - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)