Sez. 1, Sentenza n. 15996 del 09/03/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 234256 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE | Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale - Domanda di assistenza diversa dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti - Comunicazione diretta tra autorità giudiziarie - Ammissibilità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, poichè ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961 n. 215, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, nessuna violazione di legge é ravvisabile nel mancato, preventivo inoltro della richiesta al Ministro della giustizia. (Fattispecie relativa alla domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola direttamente a quella italiana, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 723, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/02/1961 num. 215 art. 15 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)