Sez. 6, Sentenza n. 23236 del 17/02/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267251 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 - Trasmissione diretta della rogatoria all'autorità elvetica - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma primo, cod. proc. pen. e, in particolare, alle prassi instauratesi sulla base di dette norme, la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione, che, peraltro, non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone la richiesta di sequest0ro probatorio. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio in cui, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti ricevuti dall'autorità giudiziaria svizzera, su richiesta trasmessa direttamente dall'autorità giudiziaria italiana procedente, escludendo la rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano di eventuali violazioni delle direttive di attuazione dell'accordo italo-svizzero, ratificato con legge 5 ottobre 2001 n. 367, emanate dagli uffici svizzeri e relative alla competenza dell'apposito ufficio centrale a decidere sulle domande di assistenza giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 23/05/1969, Legge 12/02/1974 num. 112, Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)