Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 04/03/2005 (Rv. 579686 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Potere del giudice di merito di riconoscere detta voce di danno d'ufficio, in assenza di richiesta nel ricorso introduttivo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema d'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non sussiste alcun potere officioso della corte d'Appello di riconoscere il ristoro del danno non patrimoniale anche in assenza di una specifica richiesta da parte del ricorrente; sicchè, stante la totale autonomia delle due voci di danno - patrimoniale e non patrimoniale - conseguenti alla durata eccessiva del processo, è precluso al giudice di riconoscere l'equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale allorchè l'interessato con il ricorso introduttivo abbia domandato soltanto l'indennizzo per il danno patrimoniale subito.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)