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Sez. 1, Sentenza n. 19999 del 14/10/2005 (Rv. 584058 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Ricorso - Contenuto della domanda - Onere di allegazione - Necessità - Portata.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584058-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)