Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 29/12/1964 (Rv. 304421 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - RIFIUTO DI UNA PARTE DI ESIBIRLO - EQUIVALENZA - PROVA TESTIMONIALE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - RIFIUTO DI UNA PARTE DI ESIBIRLO - EQUIVALENZA - PROVA TESTIMONIALE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi in cui, in presenza di un contratto tra persone lontane concluso attraverso lo scambio di documenti di proposta e di accettazione, una delle parti si rifiuti di esibire il documento di adesione pervenutole dalla controparte, questa versa nella posizione del contraente che abbia incolpevolmente perduto il documento, di cui essa necessariamente e senza la benche minima imprudenza o negligenza ha dovuto privarsi, ed e ammessa, quindi, la prova della esistenza del suo consenso scritto, oltre che per testimoni, anche per presunzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)