Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 (Rv. 639061 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova del contratto - Rifiuto di restituzione del documento consegnato alla controparte - Ricorso alla prova testimoniale - Inammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"
Il contraente di un contratto per cui è prevista la forma scritta "ad substantiam", privo del possesso della scrittura per averla consegnata all'altro contraente che si rifiuta di restituirla, non può provare l'esistenza del rapporto avvalendosi della prova testimoniale, poiché non si verte in un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., bensì di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del n. 2 del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724 n. 2, Cod. Civ. art. 2724 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)