Sez. 3, Sentenza n. 7122 del 21/03/2013 (Rv. 625743 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Recesso - Forma scritta "ad probationem" - Necessità - Prova della consegna del recesso - Testimonianza - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
È ammissibile la prova per testimoni dell'avvenuta consegna, da parte dall'assicuratore all'assicurato, del documento contenente la manifestazione della volontà di recedere dal contratto, non ostandovi la circostanza che il contratto di assicurazione richieda la forma scritta "ad probationem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)