Sez. 1, Sentenza n. 7075 del 09/06/1992 (Rv. 477623 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Scioglimento del contratto - In genere | Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Impresa assicuratrice - Messa in stato di liquidazione - Commissario liquidatore o impresa cessionaria del portafoglio - Premio - Pagamento - Pretesa - Azione promossa dall'assicurato per contrastare tale pretesa - Risoluzione consensuale del contratto - Accertamento - Prova per "facta concludentia" - Ammissibilità - Fattispecie.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Scioglimento del contratto - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento della risoluzione consensuale del contratto prima della messa in stato di liquidazione dell'impresa assicuratrice, al fine di contrastare la pretesa di pagamento del premio da parte del commissario liquidatore ovvero dell'impresa cessionaria del portafoglio (in relazione alla non inclusione nel portafoglio ceduto delle polizze in precedenza cessate), la prova di tale risoluzione, nei confronti tanto di detto commissario quanto di detta cessionaria (che si pongono rispettivamente nella veste di parte del rapporto e di terzo che assume di essere subentrato nella relativa posizione), può essere fornita anche tramite comportamenti taciti evidenzianti un consenso contrario alla prosecuzione del rapporto (nella specie, consegna del "certificato di rischio" non all'assicurato, ma ad una diversa compagnia che aveva assunto per lo stesso periodo la copertura assicurativa), considerando che, allo scioglimento per "facta concludentia", non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta" ad probationem" (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta "ad substantiam").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1888, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)