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Sez. L, Sentenza n. 6216 del 22/10/1983 (Rv. 430988 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE NEL TERMINE EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430988-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE NEL TERMINE EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per la decisione dell'istanza di regolamento di Competenza, il quale è retto da norme sue proprie, non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ., sul procedimento in camera di consiglio e non è quindi, consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 dello stesso codice. (Conf 558/82, mass n 418274; (Conf 3999/76, mass n 382664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)