diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 03/11/1976 (Rv. 382664 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PM - NOTIFICAZIONE - PRESENTAZIONE SUCCESSIVA DI MEMORIE AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382664-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PM - NOTIFICAZIONE - PRESENTAZIONE SUCCESSIVA DI MEMORIE AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento per regolamento di Competenza non e applicabile l'art 375, ultimo comma, cod proc civ, sul procedimento in camera di consiglio, e non e quindi consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, di presentare memorie entro il termine di cui all'art 378 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)