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Sez. 3, Sentenza n. 50561 del 08/10/2015 Ud. (dep. 28/12/2015) Rv. 265648 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Nuova disciplina introdotta dalla l. 8 agosto 2003 n. 228 - Continuità normativa con la vecchia configurazione del reato di cui all'art. 600 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265648-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, come delineato dall'art.1, Legge 11 agosto 2003, n. 228, si pone in rapporto di continuità normativa con quello originariamente configurato dall'art. 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù, rispettivamente del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con il R.D. 26 aprile 1928 n. 1723, e del 7 settembre 1956, ratificata ed resa esecutiva in Italia con la Legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600, Legge 20/12/1957 num. 1304, Legge 08/08/2003 num. 228 art. 1, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1723, Tratt. Internaz. 25/09/1926, Tratt. Internaz. 07/09/1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)