Sez. 6, Sentenza n. 81 del 23/11/2004 Ud. (dep. 04/01/2005) Rv. 230777 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Nuova disciplina introdotta dalla l. 8 agosto 2003 n. 228 - Continuità normativa con la vecchia configurazione del reato di cui all'art. 600 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
La nuova figura di reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, prevista dall'art.1 Legge 11 agosto 2003 n. 228, si pone in rapporto di continuità normativa con quella delineata dall'art. 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalla Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928 n. 1723.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600, Legge 11/08/2003 num. 228 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)