Sez. 5, Sentenza n. 18072 del 15/04/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 247148 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Contenuto della originaria formulazione dell'art. 600 cod. pen. - Comprendeva l'ipotesi di mantenimento in schiavitù - Conseguenze.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Il reato di riduzione in schiavitù nella precedente formulazione dell'art. 600 cod. pen. - per il quale chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni - comprendeva l'ipotesi del mantenimento in schiavitù come indicato dal termine 'riduzionè interpretato alla luce della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723 nonché e, per quel che concerne la 'condizione analoga alla schiavitù, dalla Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956, resa esecutiva in Italia con legge n. 1304 del 1957 e dall'art. 4 CEDU. Ne deriva che il testo del vigente art. 600 cod. pen. - novellato dall'art. 1 della legge n. 228 del 2003 che titola analiticamente riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù - offre, pur con la modifica del trattamento sanzionatorio, un'interpretazione autentica del precetto originario, con la conseguenza che, qualora soggetto passivo del delitto di cui all'art. 600 cod. pen. - nella previgente o nella vigente formulazione - sia un minore sottratto all'autorità di un genitore (nella specie la madre già posta in stato di schiavitù), sussistono gli estremi costitutivi della fattispecie incriminatrice in questione a carico di chiunque e quindi, come nella specie, anche del padre che abusi della propria autorità, disponendo del minore come cosa propria o costringendolo a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento o autorizzando altri a costringerlo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)