Sez. U, Sentenza n. 9923 del 09/10/1990 (Rv. 469433 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - STIPULAZIONE FRA UNITÀ SANITARIE LOCALI E CASE DI CURA, AMBULATORI, CENTRI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, LABORATORI E GABINETTI - CONTROVERSIE NON INERENTI AD INDENNITÀ, CANONI O ALTRI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - STIPULAZIONE FRA UNITÀ SANITARIE LOCALI E CASE DI CURA, AMBULATORI, CENTRI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, LABORATORI E GABINETTI - CONTROVERSIE NON INERENTI AD INDENNITÀ, CANONI O ALTRI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.*
Nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le case di cura o le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici) stipulate ai sensi dell'art. 44 hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative. Pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. (in primo grado) ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, le quali, non implicando indagini circa l'esistenza del potere della P.a. Concedente riguardo allo espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5. (V 3609/89, mass n 463359; (V 2807/87, mass n 451932; (V 1869/87, mass n 451197).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)