Sez. 2, Sentenza n. 16207 del 23/07/2007 (Rv. 599892 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Ricorso per cassazione inammissibile o improcedibile - Nuovo ricorso - Rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo ricorso - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
In tema di impugnazioni, con riguardo al principio per cui la riproposizione del ricorso per cassazione inammissibile od improcedibile è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, la relazione di equipollenza, su cui si fonda il principio suddetto, tra notifica della sentenza e notifica dell'atto di impugnativa - dal quale si evince la conoscenza legale del provvedimento da impugnare - va ravvisata perchè trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo organo, aventi identico carattere di ufficialità ed idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza legale all'atto dal quale prendono a decorrere i successivi termini ed effetti processuali; inoltre, dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 326 cod. proc. civ. ("nel caso previsto dall'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti"), va tratto il principio generale che la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza. D'altra parte, se si dovesse ritenere che la notificazione dell'impugnazione inammissibile non fa decorrere il termine per proporla, si creerebbe una disparità di trattamento, sulla base degli articoli 333, 343 e 371 cod. proc. civ., tra la parte cui l'impugnazione è notificata, che deve impugnare in via incidentale nel termine di cui ai detti articoli, e la parte che ha notificato l'impugnazione inammissibile, che in tal modo avrebbe a disposizione per rinnovarla il termine lungo. Infine, i principi costituzionali stabiliti dal nuovo testo dell'articolo 111 Costituzione ai fini del giusto processo di durata ragionevole escludono la legittimità di soluzioni interpretative che comportino il ritardo nella definizione della controversia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)