diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 06/03/1982 (Rv. 419258 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - VENDITA IMMOBILIARE DI "GENERE LIMITATO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE APPROSSIMATIVA DEL CONFINE - FUNZIONE - NATURA GIURIDICA DELLA PREDETTA - EFFETTI REALI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419258-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - VENDITA IMMOBILIARE DI "GENERE LIMITATO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE APPROSSIMATIVA DEL CONFINE - FUNZIONE - NATURA GIURIDICA DELLA PREDETTA - EFFETTI REALI - PRESUPPOSTI.*

È giuridicamente configurabile una vendita immobiliare di "genere limitato", che ricorre quando le parti concordano il trasferimento di una determinata estensione di terreno, considerata come fungibile, da distaccarsi da un fondo di maggiori dimensioni, nel qual caso valendo l'eventuale indicazione approssimativa del confine soltanto ad indicare in modo orientativo la posizione del lotto venduto, e a restringere il genere limitato a cui appartengano le cose dedotte in contrasto, il contratto ha natura obbligatoria ed acquista effetti reali allorché le parti procedano alla concreta separazione dell'appezzamento venduto, mediante attività materiale (misurazione, picchettamento, immissione in possesso) che non richiede la redazione di un nuovo atto scritto, non previsto tra quelli elencati dall'art. 1350 cod. civ.. (V 367/79, mass n 396466; (V 2708/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)