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Sez. U, Sentenza n. 12062 del 29/05/2014 (Rv. 630827 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Acque pubbliche - Sdemanializzazione tacita - Regime anteriore alla legge n. 37 del 1994 - Condizioni - Prolungato disuso del bene - Insufficienza.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630827-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)

Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)