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Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 19/02/2007 (Rv. 596776 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Sdemanializzazione tacita - Presupposti - Disuso - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596776-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)

La sdemanializzazione di un bene, in mancanza delle formalità previste dalla legge in materia, ricorre soltanto in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., tali da presentarsi incompatibili con la volontà conservare al bene la sua destinazione pubblica. Ne consegue che la circostanza che esso, da lungo tempo, non sia adibito ad uso pubblico, è del tutto insufficiente a tal fine, non potendo desumersi da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinunzia univoca e concludente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)