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Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002 (Rv. 556306 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Sdemanializzazione tacita - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556306-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)

La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso l'esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche - consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell'altezza di quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso o tacito, delle Amministrazioni interessate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)