Sez. U, Sentenza n. 21676 del 23/09/2013 (Rv. 627413 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti I.N.P.D.A.P. - Progressioni verso posizioni economiche più elevate, all'interno della medesima area professionale - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Spettanza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Per i dipendenti dell'I.N.P.D.A.P., in forza della classificazione del personale operata dal c.c.n.l. sottoscritto il 16 febbraio 1999 per il comparto enti pubblici non economici e dal c.c.n.l. integrativo I.N.P.D.A.P. stipulato in data 26 luglio 1999 - mediante accorpamento nell'area "C" delle ex qualifiche funzionali VII, VIII e IX previste dal d.P.R. n. 285 del 1988, e contestuale attribuzione di posizioni economiche differenziate - il passaggio dalla posizione economica "C1" alla posizione "C3" costituisce accesso ad una qualifica superiore interna alla medesima area professionale, con conseguente devoluzione delle relative questioni al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., DPR 01/03/1988 num. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)