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Sez. U, Ordinanza n. 26016 del 30/10/2008 (Rv. 605562 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Procedure concorsuali - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605562-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato e con riferimento alla riserva al giudice amministrativo delle procedure concorsuali di assunzione (art. 63, comma 4, d.lgs n. 165 del 2001), ne restano escluse, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori. (Nelle specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa a selezione per soli interni, già dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per il conseguimento di una posizione funzionale superiore - C 3 rispetto a C 1 - collocata, in base alla contrattazione collettiva, all'interno della stessa area C).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)