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Sez. 1, Sentenza n. 13669 del 13/06/2006 (Rv. 591006 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Qualità di organo della persona giuridica rivestita dalla persona fisica conferente il mandato "ad litem" - Mancanza di contestazione ad opera della controparte - Onere probatorio del conferente - Esclusione - Fattispecie relativa agli organi dell'Enel.
Stato
decisa il 2006-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591006-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora tale qualità di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non è più contestabile nel successivo grado di merito nè in sede di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rilevato d'ufficio il difetto di rappresentanza processuale dell'Enel, sulla base di una contestazione tardiva della controparte, facendo riferimento allo statuto dell'ente precedente alla trasformazione che gli ha attribuito natura di persona giuridica privata e struttura di società per azioni, che limitava al solo Presidente il potere di stare in giudizio per l'ente, laddove sulla base della disciplina codicistica attualmente applicabile esso può essere conferito anche ad altri soggetti preposti ad un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un ramo di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2396, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)