Sez. 3, Sentenza n. 4752 del 16/05/1994 (Rv. 486621 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Spese | Decreto di liquidazione del Pretore giudice dell'esecuzione - Diritti di procuratore e degli onorari - Liquidazione nello stesso decreto - Necessità.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Spese
Nella esecuzione per consegna o rilascio, anche la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari deve necessariamente essere fatta dal Pretore - giudice dell'esecuzione con lo stesso decreto con il quale vengono liquidate le spese a norma dell'art. 611, secondo comma, cod. proc. civ., e non può essere richiesta con ordinario processo di cognizione o con procedura ingiuntiva, e ciò in forza del principio generale secondo cui la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, ivi comprese le spese legali, costituisce sempre provvedimento del giudice del processo, sia esso di cognizione che di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)