Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 ottobre 1975, causa 90/74
Epigrafe
Nella causa 90-74,
FRANCINE DEBOECK in Gelders, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente ad Overijse, Stobbaertsdreef 2, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny 34 B IV, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Thomas F. Cusack, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, place de la Gare,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento degli atti del concorso interno COM/BS/9/73, nonché delle nomine effettuate in esito a detto concorso.
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: R. Monaco, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars (relatore) e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase orale possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La ricorrente, assunta nel 1955 dall'Alta Autorità della CECA e passata il 1o gennaio 1960 alle dipendenze della Commissione della CEE, ha maturato il 1o gennaio 1970 l'ottavo scatto del grado C/1, cioè il massimo scatto raggiungibile in tale grado.
Con il regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473 (GU n. L 160, del 16 luglio 1972) — che modifica lo statuto del personale —, venivano creati i nuovi posti-tipo di assistente di segreteria e assistente di segreteria aggiunto, inquadrati nella categoria B, carriera B 3 - B 2 e, rispettivamente, B 5 - B 4.
A tale proposito, il Consiglio decideva di trasformare 45 posti C 1 in 45 posti B 3, 23 posti C 2 in 30 posti B 4 e 22 posti C 3 in 15 posti B 5.
Poiché i posti da trasformare erano tutti occupati, la Commissione decise di soprassedere alla pubblicazione della vacanza di posto, limitandosi a pubblicare sul Corriere del personale n. 251 del 16 aprile 1973 un bando di concorso interno COM/BS/9/73 per titoli ed esami «per assistente di segreteria ed assistente di segreteria aggiunto». Successivamente veniva trasmesso ai candidati un «opuscolo informativo» datato giugno 1973.
punto 2
Il bando di concorso prevedeva tre prove obbligatorie e due facoltative. Le prove obbligatorie comprendevano un esame scritto, talune prove pratiche e due prove orali. Per essere ammessi alle prove orali i candidati avrebbero dovuto ottenere un punteggio minimo di 10/20 nella prova scritta e 15/30 nelle prove pratiche.
Con lettera 5 dicembre 1973, la ricorrente veniva informata di essere stata esclusa dagli esami orali a causa dell'esito poco brillante delle prove scritte e pratiche. Alcuni giorni dopo, con lettera 13 dicembre 1973, le venivano comunicati i punteggi riportati. Il 1o marzo 1974, la ricorrente presentava, in forza dell'art. 90 dello statuto del personale, un reclamo con cui chiedeva che venissero ripetute tutte le prove del concorso. Il reclamo veniva respinto con lettera 21 agosto 1974.
Il presente ricorso, datato 20 novembre 1974, è stato registrato in cancelleria il 21 novembre 1974. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare gli atti del concorso interno COM/BS/9/73 e — di riflesso — le nomine effettuate in esito a detto concorso;
2) annullare, in quanto occorra, la decisione di escludere la ricorrente dagli esami orali e dalle prove facoltative;
3) annullare la lettera della controparte 21 agosto 1974 con cui veniva respinto il reclamo della ricorrente;
4) porre le spese del giudizio a carico della controparte;
paragrafo 3
In subordine:
paragrafo 4
5) disporre che la Commissione produca in giudizio tutti gli atti relativi al concorso di cui trattasi ed in particolare (l'elenco è dato a titolo d'esempio e non è limitativo) le decisioni del Consiglio dei ministri, i documenti preparatori in base ai quali la Commissione ha adottato le sue decisioni, le decisioni della Commissione, ogni comunicazione, parére, pubblicazione relativa al concorso di cui trattasi apparsa sul Corriere del personale o in altre pubblicazioni diffuse fra il personale, i verbali della commissione esaminatrice, nonché tutti i documenti relativi al concorso forniti alla commissione d'esame e/o agli assistenti per consentire loro di valutare le prove dei candidati e, in particolare, il complesso delle «situazioni» oggetto delle prove pratiche.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere, in quanto irricevibili, i mezzi invocati dalla ricorrente sub IV e V nell'atto introduttivo;
respingere il ricorso in quanto infondato;
porre le spese a canco della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
Il primo mezzo si fonda sulla mancata pubblicazione dell'avviso di posto vacante in spregio delle disposizioni dell'art. 4, secondo comma, dello statuto.
La Commissione replica che, in forza di tale norma, la pubblicazione di un avviso di posto vacante è prescritta solo qualora «l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto». Nella fattispecie, invece, non sono stati istituiti nuovi posti, bensì sono stati trasformati posti di categoria C in posti di categoria B. Terminato il concorso e stabilita la classifica dei candidati, i posti occupati dai primi 80 sono stati riqualificati ed i rispettivi titolari, a seconda della graduatoria del concorso, sono stati nominati assistente di segreteria (B 3) o assistente di segreteria aggiunto (B 4 o B 5), in conformità al bando di concorso.
La ricorrente osserva però che nel caso di specie si è in sostanza proceduto a delle promozioni, cui — a norma dello statuto — si dovrebbe ricorrere solo per occupare posti vacanti, ma in questo caso la vacanza deve venir regolarmente resa nota al personale.
Nella dichiarazione che i posti sono stati trasformati, vi è una pericolosa confusione tra esigenze di bilancio e vacanza di posto. La tesi della «riqualificazione» dei posti, poi, stride sia con la descrizione delle funzioni di cui alla decisione della Commissione pubblicata nel Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973, sia con i criteri in base ai quali l'art 5 classifica i posti, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni ad essi inerenti, nelle varie categorie. Secondo la ricorrente, la pubblicità imposta dall'art. 4, secondo comma, è indispensabile, giacché rappresenta una garanzia per il personale.
Nella controreplica, la Commissione ribatte che la tesi della ricorrente pecca di eccessivo ed inutile formalismo. Essa nega poi che nella fattispecie vi sia stata, da parte sua, una qualsiasi violazione dell'art. 4 dello statuto, anche nell'ipotesi in cui i posti fossero stati realmente vacanti. In effetti, tra le possibilità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. a), b) e c), l'autorità avente il potere di nomina può scegliere la via del concorso interno piuttosto che ricorrere alla promozione o al trasferimento. In tal caso, la pubblicazione di un avviso di posto vacante risulta superflua, giacché l'obbligo di pubblicità è stato sufficientemente rispettato tramite la comunicazione al personale ed il bando di concorso. Infine, la Commissione sottolinea che la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, dal momento che ha preso parte al concorso.
punto 2
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l'organizzazione di un unico concorso per due diversi tipi di posti costituisce una violazione dell'art. 5, n. 4, dello statuto del personale, poiché non tiene conto della corrispondenza fra postitipo e carriere quale risulta dall'allegato I dello statuto. In effetti, nella categoría B i posti di assistente ed assistente aggiunto corrispondono a due gradi diversi.
Secondo la convenuta, anche ammettendo che l'organizzazione di un unico concorso per l'attribuizione di posti di carattere e di livello del tutto diversi sia incompatibile con lo spirito dell'art 5, nella fattispecie il rilievo non è pertinente, giacché i posti erano affini, implicavano lo svolgimento delle stesse mansioni e si differenziavano solo per il grado di responsabilità dei diversi titolari. Inoltre, i criteri di valutazione delle prove e la compilazione dell'elenco degli idonei, come enunciato nel bando di concorso, hanno la funzione di operare una selezione dei candidati sulla base dei risultati ottenuti dai singoli.
La ricorrente replica che la Corte si è già pronunciata favorevolmente sulla pluralità di concorsi per l'attribuzione di posti di amministratore dello stesso grado, non ha, al contrario, mai ammesso la legittimità di un concorso unico per l'attribuzione di posti distinti, poiché le nomine vanno effettuate in base al punteggio conseguito dai candidati. La ricorrente afferma inoltre che il grado di responsabilità rappresenta un fattore di distinzione essenziale e non già marginale fra i dipendenti di grado B 2 - B 3 e quelli di grado B 4 - B 5. A suo avviso, infine si può parlare di posti «affini» solo per quelli scaglionati sui gradi della stessa carriera.
Nella controreplica, la convenuta riconosce che l'organizzazione di un concorso unico per due posti inquadrati in categorie (A B, C, D) diverse non è esplicitamente vietata, comunque sarebbe in effetti incompatibile con la ratio della normativa statutaria. Nel caso di posti «affini» della stessa categoria, però, nulla vieta di seguire tale criterio, soprattutto se si considera che, ai sensi dello statuto, le due carriere comprendono impieghi caratterizzati da mansioni della stessa natura e della stessa importanza. Secondo la descrizione delle funzioni inerenti ai posti in questione, l'assistente di segreteria aggiunto espleta, sotto controllo, le medesime mansioni che l'assistente di segreteria svolge in maniera autonoma.
punto 3
La ricorrente assume inoltre che la commissione giudicatrice ha tenuto conto, in pratica, dei soli risultati degli esami, mentre nel bando è contemplato un concorso per titoli ed esami. Difatti, anche se il bando prevede, fra i criteri di selezione, quello dell'esperienza professionale, la commissione d'esame si è limitata a tener conto dell'anzianità di servizio, prescindendo dall'importanza delle mansioni in funzione delle loro caratteristiche. Se il concorso era stato organizzato onde consentire ad alcuni dipendenti — ormai giunti al termine della carriera statutaria — di poter accedere a nuovi incarichi e contare su nuove prospettive, è incoerente e contrario al principio «patere legem quam ipse fecisti» un bando di concorso in cui si prescriva un minimo di anzianità di appena 5 anni ed in cui si dichiari che l'esperienza professionale, considerata titolo di merito di valore relativo, sarebbe stata presa in considerazione solo per i candidati che avessero superato le prove eliminatorie scritte e pratiche.
Nel controricorso, la Commissione ricorda che già nella «Comunicazione al personale» del 16 aprile 1973 essa aveva informato i candidati che il loro grado di esperienza sarebbe stato accertato con adeguate prove d'esame. Essa fa inoltre osservare che il bando di concorso prescriveva, oltre a 5 anni di servizio presso le Comunità, un'esperienza di segreteria almeno novennale.
D'altra parte, gli esami di selezione non sono incompatibili con i criteri stabiliti in via di principio dalla Commissione stessa: infatti, le prove pratiche avevano lo scopo di mettere in luce l'esperienza dei candidati e di rivelare nel contempo la loro personalità.
La ricorrente non contesta il diritto della Commissione di avvalersi di un concorso per titoli ed esami, tale metodo non avrebbe però dovuto costituire l'unico criterio, mentre invece ha determinato la selezione dei candidati.
A suo avviso, l'analisi del fascicolo personale e, se del caso, il parere del superiore gerarchico avrebbero consentito una migliore valutazione delle capacità dei candidati.
Nella controreplica, la Commissione nega che l'obiettivo del concorso sia stato quello di offrire nuove prospettive ai dipendenti ormai giunti al termine della carriera statutaria; si trattava semplicemente di occupare i nuovi posti con i dipendenti più qualificati, il che consentiva pure di offrire la possibilità ai dipendenti con maggior anzianità ed esperienza, di migliorare la loro situazione. Ma luce di tale precisazione, appare quindi ingiustificata la censura relativa al requisito dei 5 anni di servizio alle dipendenze delle Comunità. L'analisi dei fascicoli personali, e in particolare dei rapporti informativi — auspicata dalla ricorrente — è poi incompatibile con la natura stessa di un concorso per esami. In siffatti concorsi, infatti, la selezione si opera mediante la valutazione — effettuata da un unico organo e secondo criteri validi per tutti i candidati — dei risultati delle prove sostenute dai concorrenti a parità di condizioni. Comunque, l'indagine sull'idoneità delle prove organizzate nella fattispecie rappresenta un sindacato di merito ed esula pertanto dalla competenza della Corte.
La Commissione, infine, giudica non pertinente il richiamo al principio «patere legem quam ipse fecisti»: la «lex» da osservare nella fattispecie erano le disposizioni dello statuto in materia di concorsi, e le disposizioni di modifica che hanno creato i nuovi posti di categoria B non contengono alcuna deroga a tale normativa. La «lex» cui allude la ricorrente, invece, è una prassi che la Commissione avrebbe adottato e alla cui osservanza sarebbe ora vincolata, ma la Commissione contesta tali affermazioni, osservando che sono puro frutto della fantasia della ricorrente.
punto 4
Secondo la ricorrente, un altro motivo di illegittimità del concorso sta nel fatto che il presidente della commissione giudicatrice non era più dipendente delle Comunità allorché i candidati sono stati giudicati, pur se la nomina era avvenuta prima che l'interessato lasciasse il servizio. A suo avviso, nei concorsi indetti per gli impiegati d'ordine, il rispetto dello statuto impone che la commissione esaminatrice sia presieduta da un dipendente.
Richiamandosi all'art. 38 del regolamento di procedura, la Commissione eccepisce che tale mezzo è irricevibile in quanto privo di un sufficiente fondamento giuridico, e sottolinea che nessuna norma osta a che una persona estranea alla Comunità faccia parte della commissione giudicatrice in un concorso. A suo avviso, questo punto di vista trova riscontro nell'orientamento del diritto disciplinante il rapporto di pubblico impiego nei vari Stati membri.
Per quanto concerne l'eccezione di irricevibilità, la ricorrente non è tenuta — in virtù del principio «iura novit curia» e dal momento che la Corte amministra la giustizia, non limitandosi ad applicare pedissequamente la legge — a citare minuziosamente le disposizioni del trattato o di altri testi legislativi. Peraltro, un mezzo esposto in maniera sommaria nell'atto introduttivo può essere sviluppato nella replica nonché nella fase orale. Quanto al merito, la ricorrente assume che dall'art. 3, 1o e 3o comma, dell'allegato IH dello statuto del personale si desume che i componenti della commissione esaminatrice devono essere dipendenti comunitari.
Nella controreplica, la Commissione ribatte che l'art. 3, 3o comma, dell'allegato III, in forza del quale «i membri della commissione esaminatrice scelti fra i funzionari devono essere di grado almeno pari a quello del posto da coprire», si applica per l'appunto alla sola ipotesi in cui i componenti della commissione siano dipendenti comunitari. Del pari, il fatto che il primo comma del predetto articolo disponga che un membro della commissione deve essere «un funzionario designato dal comitato del personale» non consente alcuna conclusione per quanto concerne la qualifica degli altri componenti. Comunque, la ricorrente non ha mai sostenuto di aver subito un qualsiasi pregiudizio dal fatto che la commissione d'esame fosse presieduta da un ex dipendente comunitario.
punto 5
La ricorrente critica inoltre il modo in cui sono state concepite e realizzate le prove pratiche. Tali prove, infatti, erano ispirate ad una formula di nuova concezione che, secondo i suoi fautori, avrebbe consentito di «vincere la diffidenza dei dipendenti che, facendo unicamente affidamento sulla loro esperienza pratica, avrebbero potuto ritenersi svantaggiati rispetto ai candidati meno esperti, ma più freschi di studi». I risultati del concorso, però, hanno sovvertito il pronostico: i candidati che vantavano una lunga esperienza professionale, gli «specialisti» del lavoro di segreteria, con note caratteristiche eccellenti non hanno retto il confronto con candidati meno esperti, che sovente si erano formati professionalmente alla scuola dei primi.
Secondo la ricorrente, le prove si sono svolte in maniera diversa da quanto annunciato nella comunicazione pubblicata sul Corriere del personale del 16 aprile 1973 o nell'opuscolo informativo trasmesso ai candidati nel giugno 1973. In pratica, in candidati sono stati sottoposti a veri e propri «tests psicotecnici» nei quali si dovevano risolvere entro un dato termine problemi puramente teorici che non avevano alcuna rispondenza con il normale lavoro di una segreteria di direzione del servizio amministrativo.
La Commissione osserva che tutte le censure dedotte dalla ricorrente a proposito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami si riferiscono alla prova pratica, che essa ha superato. Tale mezzo è pertanto irricevibile per difetto di interesse. L'esclusione della ricorrente dagli esami orali è stata determinata, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso, dall'esito negativo della prova scritta, sulla quale la ricorrente non formula alcuna riserva.
Per quanto concerne il merito, la Commissione nega che il concorso sia stato organizzato allo scopo di favorire sistematicamente i dipendenti aventi una maggiore anzianità di servizio. Essa esclude poi che le indicazioni sulla prova pratica contenute nell'opuscolo informativo non corrispondessero poi al modo con cui la prova si è svolta. Lungi dal costituire un esame «psicotecnico», essa ha rappresentato un efficace strumento di valutazione delle qualità umane e professionali dei candidati.
Nella replica, la ricorrente, a proposito del fondamento giuridico del mezzo in esame, sostiene di non essere tenuta a specificare il motivo di nullità, giacché questa traspare chiaramente dall'esposizione dei fatti. In ogni caso, la Corte può giudicare alla luce dei principi generali del diritto, ispirandosi, in particolare, alla parità tra i dipendenti e, in certa misura, alla tutela dei diritti quesiti. Del resto la massima «patere legem quam ipse fecisti» è indiscutibilmente vincolante per la Commissione.
La ricorrente invita la Corte a sindacare se l'organizzazione e lo svolgimento del concorso siano stati conformi alle intenzioni dichiarate dalla controparte e desumibili dai verbali della Commissione, dai documenti preparatori e, in particolare, dalla comunicazione al personale. Del pari, la Corte dovrebbe accertare se le norme vincolanti la Commissione siano compatibili con la sua decisione di effettuare un determinato concorso secondo determinate modalità.
Nella controreplica, la Commissione, ribattendo all'accusa di violazione dei principi generali del diritto, sostiene che non è stata fornita alcuna prova circa la pretesa discordanza fra le intenzioni da essa enunciate e l'impostazione data in pratica al concorso. Le censure dedotte dalla ricorrente concernono l'efficacia della prova pratica e mettono pertanto in causa l'opportunità, non già la legittimità della scelta di tale prova.
punto 6
La ricorrente giudica infine irregolare il ricorso ad una ditta privata per la scelta delle prove e la valutazione dei risultati, tanto più che la commissione giudicatrice non ha avuto la possibilità di controllare lo svolgimento delle prove e l'esattezza dei punteggi attribuiti: i risultati delle prove, infatti, sono stati elaborati da un calcolatore.
Secondo la Commissione, tale censura è infondata. La commissione esaminatrice del concorso COM/BS/9/73 ha chiesto la collaborazione di un certo numero di assistenti, dei quali tre erano periti dipendenti da una ditta privata e gli altri dipendenti comunitari. I periti hanno ideato ed organizzato la prova pratica, hanno analizzato le risposte dei candidati ed hanno presentato una relazione alla commissione d'esame; questa ha attribuito i punteggi definitivi sulla base dei documenti relativi alla prova, ivi comprese le risposte dei candidati. La Commissione, richiamandosi al principio della segretezza dei lavori della commissione esaminatrice, enunciato dall'art. 6 dell'allegato HI dello statuto, si dichiara disposta a produrre i verbali della suddetta commissione solo se la Corte ne faccia espressa richiesta. Comunque, la ricorrente non ha corroborato le sue asserzioni con un sia pur minimo elemento di prova.
Nella replica, la ricorrente insiste nel chiedere la produzione dei verbali quale unico mezzo per accertare la veridicità delle dichiarazioni della controparte. A suo avviso, il principio sancito dall'art. 6 dell'allegato III dello statuto non può applicarsi quando è in gioco un interesse generale.
Quanto alle prove richieste dalla Commissione, la ricorrente osserva che i dipendenti sono sprovvisti di qualsiasi mezzo di prova e non possono fare altro che esporre la loro versione dei fatti. La Corte può quindi, in forza dei poteri conferitile in particolare dall'art. 21 dello statuto CEE della Corte e, in più ampia misura, dall'art. 23 dello statuto CECA disporre la produzione dei documenti relativi alla controversia.
Nella controreplica, la Commissione ribatte che il divieto amministrativo prescrive l'obbligo di fornire, anche soltanto in via embrionale, qualche elemento di prova a sostegno delle allegazioni di parte. Essa cita taluni estratti di un verbale del 1o dicembre 1973, relativo a venti riunioni della commissione esaminatrice, dai quali risulta che nel corso di tali riunioni, la stessa commissione ha analizzato i punteggi attribuiti ai candidati in esito alla prova pratica ed ha quindi stabilito i punteggi definitivi.
Nell'udienza del 26 giugno 1975, le parti hanno sviluppato gli argomenti svolti nelle memorie.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 18 settembre 1975.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 9
9/10 Prima di affrontare l'esame del merito del ricorso, è opportuno osservare che lascia perplessi il metodo seguito nella fattispecie per la riqualificazione — ritenuta indispensabile — di taluni posti. La designazione dei posti da riqualificare, infatti, non è stata effettuata oggettivamente, cioè solo alla luce della natura e del livello delle mansioni connesse con i posti, (art. 5 ed allegato I dello statuto), bensì in base ai risultati ottenuti nelle prove di concorso dai titolari dei posti, i quali, peraltro, continuano ad espletare le loro mansioni normali. Tuttavia, la ricorrente non si è avvalsa di questo mezzo e la Corte non ravvisa l'opportunità di esaminarlo d'ufficio.
punto 1
Con il presente ricorso, depositato in cancelleria il 21 novembre 1974, la ricorrente chiede in sostanza l'annullamento del concorso interno per titoli ed esami COM/BS/9/73 — bandito dalla Commissione ed avente ad oggetto taluni posti di assistente di segreteria (carriera B 3 - B 2) e assistente di segreteria aggiunto (carriera B 5 - B 4) — nonché delle nomine effettuate in esito a detto concorso.
punto 2
Essa fa carico alla controparte di avere in primo luogo bandito il concorso senza farlo precedere da un avviso di posto vacante, inoltre di aver commesso irregolarità nell'organizzazione e nello svolgimento delle prove del concorso; tali prove sarebbero, per di più, incompatibili con la finalità del regolamento del Consiglio dei ministri 30 giugno 1972, n. 1473 (GU n. L 160, pag. 1 del 16. 7. 1972), che modifica l'allegato I dello statuto del personale mediante la creazione di due nuovi posti-tipo.
punto 3
Allo scopo di venire incontro alle aspirazioni delle segretarie di direzione e delle segretarie principali della carriera C 1, nonché delle segretarie dattilografe della carriera C 3 - C 2, che spesso, esaurito l'arco della loro carriera statutaria, si vedono preclusa ogni possibilità di ulteriore avanzamento, e tenuto conto del fatto che «circa il 10 % di tali dipendenti espletano di fatto mansioni di segreteria proprie della categoria B», la Commissione chiedeva e otteneva che il Consiglio disponesse la trasformazione di un certo numero di posti, fino ad allora facenti parte della categoria C, in posti di assistente di segreteria (carriera B 3 - B 2) e di assistente di segreteria aggiunto (carriera B 5 - B 4).
punto 4
La Commissione bandiva un concorso interno per titoli e per esami, senza pubblicare preventivamente un avviso di posto vacante. A norma del bando di concorso, i primi 40 candidati dichiarati idonei avrebbero potuto accedere — purché avessero riportato complessivamente 70 punti nelle prove obbligatorie — ai nuovi posti di assistente di segreteria (grado B 3), mentre ai successivi 40 che avessero ottenuto 60 punti sarebbero stati assegnati i posti di assistente di segreteria aggiunto (grado B 5).
punto 5
Le prove — obbligatorie e facoltative — erano identiche per entrambi i tipi di posto. Le prove obbligatorie comprendevano esami scritti, talune prove pratiche ed una prova orale. L'ammissione alla prova orale era subordinata al superamento delle prove scritte e pratiche.
punto 6
Era infine prevista l'attribuzione di punti supplementari ai candidati che vantassero una maggior anzianità di servizio presso le Comunità, nel ramo segreteria, e/o un'esperienza di segreteria anteriore.
punto 7
Il concorso, pertanto, pur non escludendo in linea di principio gli altri candidati, favoriva indiscutibilmente le segretarie di grado C 1 e C 3 - C 2 dipendenti della Commissione.
punto 8
La ricorrente, segretaria di direzione di grado C 1, che aveva preso parte al concorso, veniva informata di essere stata esclusa dagli esami orali a causa dell'esito poco brillante delle prove scritte e pratiche.
SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo
paragrafo 2
12/14 Tale mezzo, che concerne un requisito formale la cui inosservanza implica l'annullamento dell'atto, è irricevibile per difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente.
Il fatto che l'avviso di posto vacante debba, a norma dell'art. 4, 2o e 3o comma, dello statuto, essere pubblicato prima del bando di concorso, serve a consentire all'autorità che ha il potere di nomina di accertare se sia possibile occupare il posto vacante mediante promozione o trasferimento senza ricorrere al concorso. La ricorrente però, inquadrata nella categoria C, avrebbe potuto accedere alla categoria B solo superando un concorso, come dispone l'art. 45, n. 2, dello statuto.
paragrafo 3
15/16 L'omessa pubblicazione della vacanza di posto, può aver impedito — con grave loro pregiudizio — ad altri dipendenti la partecipazione al concorso, ma tale pregiudizio non è stato sofferto dalla ricorrente.
Il presente mezzo va quindi disatteso.
punto 11
Secondo la ricorrente, il concorso in causa va annullato in quanto la convenuta, prima di emanare il bando relativo, ha omesso di pubblicare l'avviso di posto vacante come prescritto dall'art. 4, 2o comma, dello statuto del personale.
SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo
paragrafo 3
19/21 Come risulta dalla descrizione delle funzioni di cui alla decisione della Commissione 28 maggio 1973, i posti di assistente di segreteria (B 3 - B 2) e di assistente di segreteria aggiunto (B 5 - B 4) comportano l'espletamento di mansioni molto affini, ma con un diverso grado di responsabilità. In effetti, nel primo caso si tratta di effettuare lavori di segreteria difficili e complessi «in esecuzione di direttive di carattere generale», mentre nel secondo caso le stesse mansioni sono espletate «sotto controllo».
Stando così le cose, non è incompatibile con l'art. 5 sopra citato l'organizzazione di un concorso unico in esito al quale ai candidati classificatisi nelle prime posizioni sono affidati posti che comportano maggiori responsabilità, mentre i candidati idonei che hanno riportato un punteggio inferiore vengono assegnati ai posti che implicano una minore responsabilità.
Il mezzo va quindi disatteso.
punto 17
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l'aver bandito un unico concorso per l'attribuzione di più posti di diverso genere e di diverso grado costituisce violazione dell'art. 5 dello statuto del personale in materia di classificazione dei posti e di descrizione delle funzioni inerenti a ciascun posto-tipo.
punto 18
Un siffatto modo di procedere sarebbe invero incompatibile con la norma suddetta qualora le prove del concorso risultassero manifestamente inadatte a mettere in luce i requisiti necessari per occupare l'uno o l'altro tipo di posti.
SENTENZA › In diritto › Sul terzo mezzo
paragrafo 1
22/24 Secondo la ricorrente, benché si trattasse di un concorso per titoli e per esami, la convenuta ha basato il proprio giudizio prevalentemente sull'esito delle prove a detrimento della valutazione dei titoli dei candidati. Tale assunto è corroborato dalle dichiarazioni di taluni membri delle Commissione che avrebbero asserito che con tale concorso si volevano aprire le porte della categoria B ad alcuni dipendenti giunti all'ultimo grado della categoria C.
Onde fornire la controprova, la ricorrente chiede che la Corte voglia ordinare la produzione di tutti i documenti e verbali della Commissione redatti nei lavori preparatori del concorso.
paragrafo 2
25/28 Come si è già detto, è pacifico che il concorso in questione mirava ad offrire a talune categorie di dipendenti ormai giunti — o prossimi — al termine della carriera statutaria una possibilità di accedere a posti di categoria B. Tuttavia, né dalla comunicazione al personale 6 giugno 1972 del sig. Coppé, membro della Commissione (allegato 5 alla replica), né dalla sua comunicazione precedente il bando di concorso traspare l'intenzione di ricorrere al concorso per consentire ai dipendenti l'accesso quasi automatico alla categoria superiore.
Se così fosse stato, del resto, l'autorità investita del potere di nomina avrebbe travisato gli artt. 7 e 27 dello statuto.
Di conseguenza, la domanda di produzione di documenti va respinta.
paragrafo 3
29/31 La nomina ai posti in questione comportava un passaggio di categoria e presupponeva quindi necessariamente il superamento di un concorso. La Commissione disponeva pertanto di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d'idoneità ai posti di nuova creazione e per stabilire quindi, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni del concorso.
Non è emerso quindi alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione ha infranto i limiti del proprio potere discrezionale in materia.
Il mezzo va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sul quarto mezzo
paragrafo 3
34/35 La ricorrente inferisce erroneamente da tali norme, e in particolare dal 3o comma, che i componenti la commissione giudicatrice devono essere dipendenti della Comunità. Come risulta chiaramente sia dal confronto delle versioni della norma stessa nelle varie lingue, sia dal rapporto fra il primo e il terzo comma, essa va interpretata nel senso che, i dipendenti comunitari che eventualmente facciano parte della commissione giudicatrice devono essere di grado almeno pari a quello del posto da attribuire: ciò, tuttavia, non significa che i componenti o il presidente di detta commissione debbano necessariamente essere dipendenti della Comunità.
punto 32
La ricorrente ravvisa inoltre un altro motivo di invalidità del concorso nel fatto che il presidente della commissione giudicatrice non era dipendente delle Comunità.
punto 33
L'art. 3 dell'allegato III dello statuto del personale dispone che:
«La commissione giudicatrice è composta di un presidente e di una o più persone designate dall'autorità che ha il potere di nomina nonché di un funzionario designato dal comitato del personale.
Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.
I membri della commissione giudicatrice scelti fra i funzionari devono essere di grado almeno pari a quello del posto da coprire.»
SENTENZA › In diritto › Sul quinto e sesto mezzo
paragrafo 2
37/40 Tali censure, che attengono all'opportunità della scelta delle prove del concorso, concernono elementi di fatto e non possono intaccare la legittimità del concorso.
D'altra parte, l'intervento di terzi nell'organizzazione della prova è autorizzato dall'art. 3, 2o comma, dell'allegato III dello statuto, purché tale intervento si limiti allo svolgimento di funzioni consultive e la commissione d'esame conservi il controllo finale delle operazioni ed il suo potere di valutazione.
Non è stato dimostrato, né tanto meno affermato, che nella fattispecie le cose si siano svolte diversamente; i mezzi in esame vanno disattesi.
punto 36
Col quinto e col sesto mezzo la ricorrente critica infine il modo con cui sono state organizzate talune prove e, in particolare, il fatto che l'organizzazione delle prove pratiche sia stata affidata ad una ditta privata che si avvale di calcolatori elettronici.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
41/43 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, in forza dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
R. Monaco
J. Mertens de Wilmars
A. O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 ottobre 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della prima sezione
R. Monaco