Sez. L, Sentenza n. 942 del 09/02/1990 (Rv. 465243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il passaggio in giudicato (rilevabile anche da una Sezione semplice della Corte di Cassazione) della statuizione del giudice del merito, affermativa della giurisdizione in ordine a questione (nella specie, indennità di anzianità pretesa dai dipendenti della disciolta o.N.M.i.) rientrante invece nella giurisdizione del giudice amministrativo, preclude la rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ.. (V 2193/88, mass n 458017; (V 413/87, mass n 450155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)