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Sez. L, Sentenza n. 3120 del 10/05/1986 (Rv. 446129 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLA RINITE COME MALATTIA CUTANEA.*
Stato
decisa il 1986-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446129-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLA RINITE COME MALATTIA CUTANEA.*

L'elencazione delle malattie professionali, riservata al legislatore, ha carattere assoluto ed è insuscettibile d'interpretazione analogica sia per quanto riguarda il tipo di malattia sia per quanto attiene all'agente morbigeno ed alla lavorazione che espone al correlativo rischio. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui la rinite, ove ritenuta non compresa fra le broncopneumopatie, avrebbe dovuto essere considerata malattia cutanea). (V 3210/84, mass n 435254; (V 2015/84, mass n 434083; (V 1332/84, mass n 433460).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)