Sez. L, Sentenza n. 2015 del 27/03/1984 (Rv. 434083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI MORBIGENE - INDICAZIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI MORBIGENE - INDICAZIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel concetto di malattia professionale, il fenomeno morboso non è scindibile dalla lavorazione giuridicamente protetta, considerata come causa idonea e sufficiente di quel fenomeno, sicché, stante il principio della presuntività legale delle tecnopatie, l'indicazione delle lavorazioni morbigene non è suscettibile d'interpretazione analogica, il carattere tassativo delle malattie professionali, e delle cause (elencate nella vecchia e nuova tabella) che le provocano, essendo giustificato, in linea logico-razionale, dalla necessità di determinare in modo preciso proprio quelle attività che, in misura più accentuata delle altre comuni lavorazioni, danno luogo al rischio specifico. (Conf 5596/82, mass n 423341; (Conf 3202/82, mass n 421145, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)