Sez. L, Sentenza n. 10308 del 28/06/2003 (Rv. 564675 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di compensazione per giusti motivi - Potere discrezionale del giudice di merito - Esercizio nei confronti della parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Obbligo di specifica motivazione - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali si può giungere alla compensazione delle spese del giudizio, è affidata al potere discrezionale del giudice del merito e il relativo esercizio non esige specifica motivazione e può essere esercitato anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)