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Sez. 5, Sentenza n. 23052 del 05/05/2016 Ud. (dep. 31/05/2016) Rv. 267014 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Motivazioni culturali o di costume - Rilevanza ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267014-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù non incidono, sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva assolto gli imputati dal reato di riduzione in schiavitù e riqualificato il reato di tratta nel reato di introduzione illegale nel territorio dello Stato, commessi nei confronti di una minore kosovara che, acquistata dalla famiglia di origine per la somma di 20.000 euro, veniva irregolarmente introdotta nello Stato italiano per essere condotta in un campo nomadi e forzatamente unita in un matrimonio concordato con i genitori della giovane e contratto secondo le consuetudini della comunità di appartenenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 601, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)