Sez. 5, Sentenza n. 18072 del 15/04/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 247149 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Consegnatario provvisorio di soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga - Concorso, ex art. 110 cod. pen., con l'autore della riduzione in schiavitù - Mozione culturale o di costume - Rilevanza ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Commette il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga e qualora ne sia consegnatario provvisorio egli concorre, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., con l'autore della riduzione in schiavitù, senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l'elemento psicologico del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)