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Sez. 3, Sentenza n. 744 del 23/02/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210515 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Sostituzione di misura cautelare con altra meno afflittiva - Concretezza del pericolo di reiterazione - Durata della trascorsa detenzione - Idoneità da sola alla sostituzione - Esclusione - valutazione.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210515-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che è già detenuto da tempo la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali.Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)