diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 38763 del 08/03/2012 Cc. (dep. 04/10/2012) Rv. 253372 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione criminosa - Concretezza del pericolo - Parametri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253372-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del riesame che aveva emesso la misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., individuando il parametro della concretezza sul mero riferimento alla "gravità dei fatti" ed alla "disinvoltura con cui i reati sono stati commessi").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)