Sez. 5, Sentenza n. 18317 del 16/12/2016 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269617 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elemento soggettivo doloso - Errore sulla liceità dell'attività per la sua natura benefica - Irrilevanza,.
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In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza del dolo non è esclusa dalla finalità benefica della attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)